Disabili. Un numero di ore di sostegno inferiore lede il diritto all’istruzione - Corte di Appello di Caltanissetta, sent. 14 giugno 2023, n. 235
Mercoledì, 28 Giugno 2023
Giurisprudenza
| Merito
| Disabilità
| Minori
| Scuola
Tribunale di Caltanissetta
Nel caso in cui vi sia un allievo in condizione di disabilità ex art. 3 della L. n. 104/1992, al quale sia stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessita (risultante dal P.E.I.), il danno da mancato apporto del sostegno didattico deve liquidarsi come danno non patrimoniale, in astratto distinguibile in due tipologie: dinamico-relazionale (cioè da compromissione della finalità di inclusione, aiuto e facilitazione all’apprendimento a cui la figura dell’insegnante di sostegno è deputata in relazione al numero di ore accertate come necessarie rispetto ai bisogni educativi dell’alunno disabile) e da sofferenza, identificabile con lo smarrimento, se non con il patema d’animo, che l’alunno disabile prova nel ritrovarsi nell’aula privo di insegnante di sostegno.
Scuola - Minore disabile - Diritto all’istruzione - Diritto del disabile all'integrazione scolastica - Violazione – Discriminazione - Risarcimento danni non patrimoniale – Rif. Leg. artt. 2, 3, 38 Cost.; art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; artt. 700 e 669-sexies c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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