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Legittimo il licenziamento per giusta causa se la maestra affronta argomenti sulla sessualità senza pianificazione - Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. 3 aprile 2024 n. 8740

Martedì, 9 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Scuola
Cass. Civ., Sez. lavoro, sentenza 3 aprile 2024 n. 8740– Pres. Tria, Cons. Rel. Bellè per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

È legittimo il licenziamento per giusta causa dell’insegnante di scuola primaria che, dopo pochi giorni dalla presa di servizio, abbia tenuto comportamenti inappropriati, affrontando in classe argomenti legati alla sessualità ed alla procreazione, senza alcuna pianificazione o coordinamento con le altre colleghe, con l’effetto di provocare grave turbamento e disagio negli alunni.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato l’accaduto, valorizzando documenti probatori ben precisi (il verbale del colloquio tra la Preside e la rappresentante dei genitori; il verbale del colloquio sempre tra la Dirigente Scolastica ed una collega della maestra; il verbale del colloquio tra il Dirigente e la docente), così ritenendo positivamente provati i fatti contestati. Infatti, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.
 
Scuola – Licenziamento per giusta causa – Onere della prova – Rif. Leg. art. 2697 cod. civ.; artt. 246 e 115 c.p.c.; art. 97 disp. att. c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria