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Legittimo il controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. n. 104 - Cass. Civ., Sez. lavoro, ord. 12 marzo 2024 n. 6468

Mercoledì, 27 Marzo 2024
Giurisprudenza | Disabilità | Legittimità
Cass. Civ., Sez. lavoro, ord. 12 marzo 2024 n. 6468 – Pres. Doronzo, Cons. Rel. Amendola per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33, L. n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività di tipo personale, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente
Il controllo demandato all'agenzia investigativa è legittimo ove non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 L. n. 104 del 1992.


Comportamento del lavoratore – Recesso per giusta causa – Statuto dei lavoratori - Abusivo utilizzo dei permessi ex lege n. 104 - Rif. Leg. Legge 5 febbraio 1992 n. 104; art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300; artt. 1175 e 1375 c.c.

autore: Cianciolo Valeria