inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

No al procedimento di rettificazione degli atti di Stato Civile per l'accertamento di status. Corte d'Appello di Milano, 6 giugno 2023

Corte d'Appello di Milano, Est. Arceri, decreto 6.06.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il procedimento di rettificazione degli atti di Stato Civile, previsto dagli artt. 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000 secondo il rito della volontaria giurisdizione, non può essere utilizzato per l’apprezzamento e la valutazione di circostanze, oggetto di contestazione, che richiederebbero un contraddittorio pieno tra le parti, e il cui esito è rappresentato dall'accertamento di uno status, frutto di valutazioni discrezionali e non di mere constatazioni di fatto (cfr., ex multis, Cass. 26 gennaio 1993, n. 951).

Procedimento di rettificazione degli atti di Stato Civile; Difformità tra la situazione di fatto e quella risultante dall'atto di Stato Civile;  Valutazione della condizione di "stabile convivenza"; Accertamento di status

Rif. Leg.: Artt. 95, 96 D.P.R. n. 396/2000; Art. 14 L. 91/1992; Art. 12 D.P.R. 572/1993; Artt. 737 e ss. c.p.c.

La Corte di Appello di Milano, respingendo il reclamo, conferma il decreto del Tribunale di Varese, con il quale si è dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto dal padre, nato in Egitto e cittadino italiano, che chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto di cui agli artt. 14 L. n. 91/1992 e 12 DPR n. 572/1993 relativamente ai propri figli e per l’effetto ordinarsi, ai sensi dell’art. 95 DPR n. 396/2000, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varese di iscrivere nel registro anagrafico i propri figli quali cittadini italiani.

Nella fattispecie, l’iscrizione dei figli del reclamante (tranne l’ultimo, nato in Italia, e già cittadino italiano) quali cittadini italiani nell’anagrafe del Comune di residenza non era avvenuta in quanto, essendo stati i medesimi cancellati dell'anagrafe dei residenti per irreperibilità in data 18 giugno 2014 e nuovamente iscritti per ricomparsa solo il 24 ottobre 2020, non era stato ravvisato il requisito di stabile ed effettiva convivenza richiesto dall’art. 14 cit.

Posto che la domanda avanzata dal reclamante richiede di valutare e decidere se, ai fini dell’art. 14 cit., la nozione di stabile convivenza possa essere allargata fino a ricomprendere situazioni in cui il legame familiare viene mantenuto “a distanza”, risulta inapplicabile nel caso de quo il rimedio di cui all'art. 95 D.P.R. 395/2000 rientrante nella cd. volontaria giurisdizione, essendo simile apprezzamento, compreso nella valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, contrario al procedimento di “correzione” di atto di Stato Civile e dovendosi piuttosto collocare la materia del contendere in un ordinario giudizio di cognizione, in cui si possa argomentare, in contraddittorio tra le parti, la fondatezza della tesi sostenuta dal reclamante.

editor: Fossati Cesare