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No al trasferimento senza un adeguato approfondimento delle dinamiche intrafamiliari. Corte d’Appello di Milano, 12 giugno 2024

Martedì, 18 Giugno 2024
Giurisprudenza | Minori | Circolazione e residenza | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Arceri, Ord. 12.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il trasferimento della residenza del minore al séguito del genitore collocatario, ancorché legata a motivi non pretestuosi o strumentali, non può rappresentare un indesiderabile ostacolo alla piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, da anteporsi rispetto ad ogni altra considerazione

Conf. Cass. Ord. 7 maggio 2024, n. 12282

Rif. Leg. 337-ter c.c.; Artt. 473-bis.22 e 473-bis.24 c.p.c.

Trasferimento del minore – Bigenitorialità – Ascolto del minore – Interesse del minore

La Corte d’Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sul reclamo promosso avverso il provvedimento assunto dal Tribunale di Varese che in via temporanea e urgente ha disposto l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso la madre, autorizzandone il trasferimento in Puglia, ritiene che la decisione adottata si fondi su risultanze istruttorie incomplete, tanto da far temere che la stessa possa tradursi in un pregiudizio grave ed irreparabile del diritto dei minori alla bigenitorialità.

Il provvedimento impugnato infatti è stato assunto senza che sia stato disposto l’ascolto della minore ormai undicenne, in difetto di un adeguato approfondimento – per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti – delle dinamiche intrafamiliari, delle rispettive capacità genitoriali e della conformità del trasferimento all’interesse dei minori, e in assenza di valutazione del contesto territoriale in cui i minori si sarebbero andati a stabilire.

Poco rilevante risulta la circostanza secondo la quale il trasferimento sarebbe stato oggetto di un pregresso accordo raggiunto tra i genitori, potendo il giudice del merito anche prescindere dal contenuto di tale accordo, qualora ritenuto non rispondente ad un soddisfacente assetto dei rapporti tra figli e genitori, in vista di una piena esplicazione del biunivoco diritto alla bigenitorialità.

editor: Fossati Cesare