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No all’espatrio del minore se manca il consenso di entrambi i genitori. Tribunale di Caltagirone, 11 maggio 2024

Tribunale di Caltagirone, GT Pistorio, decreto 11.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’interesse della prole a permanere nel proprio ambiente di vita e di residenza è da considerarsi preminente rispetto al diritto del genitore (e di ciascun individuo) alla libera circolazione sicché va respinta la richiesta di espatrio del figlio minore formulata da un genitore senza l’assenso dell’altro quando tale scelta è di ostacolo al concreto esercizio di responsabilità e funzioni genitoriali previste dall’affido condiviso specie se il paese di destinazione non fa parte della Comunità europea.

La competenza a decidere sulla istanza di autorizzazione al rilascio di passaporto spetta del Giudice Tutelare il quale - in pendenza di parallelo giudizio di separazione dei genitori (o di altro procedimento in cui si discute di affido, frequentazione e mantenimento tra i genitori e figli minori) - dovrà pronunciarsi tenendo conto degli accertamenti svolti dal giudice del conflitto (miglior conoscitore del caso) al fine di valutare la compatibilità dell’espatrio con l’interesse della prole o se, al contrario, sussista il pericolo che tale scelta impedisca il corretto adempimento dei doveri e l’esercizio dei diritti da parte del genitore che ha negato il consenso. Pericolo che può configurarsi quando il minore appartenga ad un nucleo familiare disgregato in situazione di conflittualità in cui uno dei genitori abbia la propria famiglia d’origine in altro Paese (tanto più se al di fuori della Comunità europea). In tal caso la scelta del trasferimento rischierebbe di sradicare la prole dal proprio contesto sociale, scolastico e geografico, non solo privandola di una delle figure parentali, ma distaccandola dal contesto nel quale era inserita e che rappresentava non solo la “residenza abituale”, ma anche il luogo di vita.

 

Giudice tutelare - competenza - figlio minore - autorizzazione al rilascio di documento valido per l’espatrio - diniego del genitore a rilascio di passaporto - insussistenza motivi di urgenza - ricorso inaudita altera parte - pericolo di sottrazione internazionale di minori - pendenza giudizio di separazione - coordinamento tra giudice tutelare e giudice del conflitto - inammissibilità ricorso straordinario per Cassazione -

Rif. Leg.: art. 3, lett. b), l. n. 1185 del 1967 - art. 10 co.5 lett. c) d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 106 del 2011, attuativo del regolamento Ce n. 444 del 2009 - art. 16 co. 2 Cost. - art. 13 Carta dei diritti dell’uomo - art. 2 del protocollo 4 Carta EDU - 111 Cost.- Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo - art. 6 co. 1,  Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea

  • §§

Nel caso di specie, il provvedimento di diniego da parte del Giudice Tutelare tiene conto delle origini bielorusse della madre istante (collocataria dei due figli minori), del deterioramento della situazione dei diritti in Bielorussia e della mancata adesione della Bielorussia alla Convenzione dell' Aja del 1980 che - si afferma -  “impedirebbe al padre italiano la richiesta di rimpatrio in Italia dei propri figli portati o trattenuti illegalmente, nonché il ripristino del diritto di visita in ossequio alla convenzione medesima”.

Il magistrato ritiene inoltre che le dichiarazioni della ricorrente, pur negando in modo esplicito l’intenzione materna di trasferirsi con i due figli nel Paese d’origine, evidenzino circostanze da cui è desumibile la diversa ‘volontà’ (espressamente dichiarata dalla donna al coniuge al rientro da un precedente viaggio) di trasferire la propria residenza in Bielorussia insieme alla prole per ricongiungersi con la famiglia e i propri affetti: l’assenza per la donna in Italia di una stabile occupazione lavorativa nonché la mancanza di riferimenti sia parentali che amicali su cui poter contare anche per la cura dei figli.

Elementi tutti che, insieme alle ulteriori informazioni e documenti acquisiti d’ufficio in tema di esercizio del diritto di visita e sulla regolarizzazione e stabilizzazione dei rapporti genitori-figli di cui al giudizio di separazione, hanno formato il convincimento del giudice tutelare al rigetto dell’istanza materna.

 
*Si ringraziano per la segnalazione del provvedimento l’Avv. Francesco Saverio Indelli (Ondif Bari) e l’Avv.ta Angela Chimento (Ondif Catania).

Massima a cura di Avv.ta Maria Elena Casarano (Ondif Bari)    

editor: Fossati Cesare