Nessun rimborso alla moglie per le spese sostenute per l’immobile intestato al marito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 giugno 2023 n. 17155
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Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c. c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio.
Nel caso di specie, la moglie, durante il matrimonio, aveva contribuito (con versamento di circa € 26.000,00) alle spese di ristrutturazione dell'immobile, acquistato ed intestato al marito, con contestuale stipula di un mutuo, che comunque è stato dal marito, proprietario esclusivo, messo a disposizione della coppia e dei figli.
Obblighi di contribuzione dei coniugi - Doveri primari di solidarietà e reciproca – Migliorie apportate all’immobile di esclusiva proprietà di un coniuge – Indebito arricchimento - Rif. Leg. artt.143, 2034, 2043, cod. civ.; artt. 61, 118, 119, 187, 230, 244 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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