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Compresi nella comunione de residuo i crediti del professionista per prestazioni eseguite e non ancora pagate - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2023 n. 16993

Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2023 n. 16993 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Gli Ermellini hanno espresso il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art.177 lett. c), i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi cadono nella comunione differita o de residuo ove non consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione e quindi anche se non ancora percepiti al momento dello scioglimento della comunione e ancora non esigibili, in difetto di previsione in tal senso, purchè  costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento   relativi al periodo di vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate.”


Regime patrimoniale della famiglia – Comunione legale - Comunione de residuo - Frutti e proventi scioglimento della comunione - Conti correnti comuni – Introiti derivati dall'attività professionale del marito e maturati durante il matrimonio - Rif. Leg. art. 177 lett. c), 185, 1219, 1241, 2938 e 2943 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria