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Comunione legale. Nulla la pattuizione se il contratto è sottoscritto da uno solo dei promittenti venditori - Tribunale Taranto, Sez. I, sent. 13 febbraio 2024 n. 426

Tribunale Taranto, Sez. I, sentenza 13 febbraio 2024 n. 426 – Presidente D’Errico per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all'art. 184 cod. civile presuppone l'effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non si applica nel caso in cui, come nel caso in esame, tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che in tal caso il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell'altro.
Quindi la circostanza che in un preliminare di vendita siano indicati come comproprietari entrambi i coniugi rende irrimediabilmente nulla la pattuizione ove il contratto sia sottoscritto da uno solo dei promittenti venditori, in quanto la conoscenza della situazione di comproprietà esclude qualsiasi esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole del terzo contraente.

 
Comunione legale – Nullità del preliminare – Comproprietà - Rif. Leg. artt. 177, 184, 191, 1337 e 1338 cod. civ.; artt. 163, 163-bis e 164 cod. proc. civ.

editor: Cianciolo Valeria