inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Affido condiviso e mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice con cui era stato stabilito il diritto di visita - Cass. Pen., Sez. VI, 25 maggio 2023, n. 23059

Cass. Pen., Sez. VI, 25 maggio 2023, n. 23059; Pres. Criscuolo, Rel. Di Giovine per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il dolo richiesto per la configurabilità del delitto di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore (art. 388, comma 2, c.p.) non è integrato nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l'azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell'interesse del minore. Tuttavia, il plausibile e giustificato motivo in grado di costituire valida causa di esclusione della colpevolezza (che priva di rilievo il rifiuto di dare esecuzione al provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento dei figli minori) pur non richiedendo gli elementi tipici dell'esimente dello stato di necessità, deve essere determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore in una situazione sopravvenuta che, per il momento del suo avverarsi e per il carattere meramente transitorio, non abbia potuto essere devoluta al giudice per la opportuna eventuale modifica del provvedimento. Di conseguenza, l'elusione del provvedimento giudiziale non può essere fondata su una mera valutazione soggettiva di situazioni preesistenti (siano esse note, dedotte o deducibili al giudice) circa la inopportunità dell'esecuzione, in quanto il dissenso sul merito del provvedimento manifesta la volontà del soggetto agente di eluderne l'esecuzione. (FF)



Diritto penale della famiglia – Mancato rispetto dei provvedimenti del giudice civile – Figli minori; Rif. Leg. Art. 388, comma 2, c.p.

editor: Ferrandi Francesca