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Evento dannoso non prevedibile o non evitabile. Nessuna responsabilità per il medico anestesista - Cass. Civ., Sez. III, ord. 24 maggio 2023 n. 14335

Giovedì, 25 Maggio 2023
Giurisprudenza | Legittimità | Responsabilità
Cass. Civ., Sez. III, ord. 24 maggio 2023 n. 14335 – Pres.Travaglino, Cons. Rel. Vincenti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.

In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni avanzata nei confronti di un medico anestesista, dai figli di una signora deceduta in conseguenza di una anestesia epidurale
La Corte d’Appello aveva accertato in base alla CTU espletata nel giudizio di secondo grado che sebbene sussistesse il nesso causale tra la praticata anestesia e il decesso della paziente, tale evento non poteva essere alla stessa imputabile, giacché era da escludersi "la evitabilità dell'arresto cardiaco attraverso la tempestiva somministrazione di farmaci vasoattivi in base ad "un giudizio di probabilità scientifica".

 
Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione – Rif. Leg. artt. 1176, 1218 cod. civ.; artt. 115, 116, 156, 157 e 195 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria