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Negato il risarcimento jure hereditatis senza una lucida agonia - Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 2024 n. 16348

Lunedì, 17 Giugno 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Responsabilità
Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 2024 n. 16348 - Presidente Frasca, Cons. Rel. Gianniti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
La domanda risarcitoria jure hereditatis pertanto, può essere respinta anche in considerazione del fatto che la vittima, nel momento stesso del sinistro, è finita in uno stato di coma profondo e poi il decesso è intervento senza soluzione di continuità.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha richiamato l’insegnamento delle Cass. civ. sez. Unite 22 luglio 2015 n. 15350, che hanno affermato che il bene vita in quanto tale è bene autonomo fruibile solo in natura dal titolare.
 
Risarcimento del danno - Morte o lesione del congiunto – Rif. Leg. art. 2043 cod. civ.; artt. 115 e 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria