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Il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio "ex lege" - Cass. Civ., Sez. II, ord. 5 maggio 2023 n. 11796

Cass. Civ., Sez. II, ord. 5 maggio 2023 n. 11796 – Pres. Manna, Cons. Rel. Fortunato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio "ex lege", pertanto il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione.
Come già stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 29 dicembre 2004, n. 439, richiamata dall’ordinanza in esame, la scelta di porre "a carico dell'erario l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato" rientra infatti nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la peculiarità del procedimento di espulsione dello straniero.

Patrocinio a spese dello stato – Stranieri - Ammissione "ex lege" - Istanza di ammissione - Necessità - Esclusione - Gratuito patrocinio – Avvocato -  Rif. Leg. artt. 13 e 14 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); art. 142 del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia)

autore: Cianciolo Valeria