Applicati al soccombente gli ordinari criteri di liquidazione anche quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Corte Cost., Sent., 19 aprile 2024, n. 64
La quantificazione delle spese di lite non subisce deroghe nel “caso particolare in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato”; infatti anche in tal caso il giudice civile “applica gli ordinari criteri di liquidazione”, pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato.
Patrocinio a spese dello Stato – Parte soccombente - Criteri di liquidazione; Rif. Leg. Art. 133, c. 1°, d.lgs. n. 113/2002, trasfuso nell'art. 133, c. 1°, del D.P.R. n. 11520/2022
editor: Ferrandi Francesca
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