Casa coniugale occupata da un solo coniuge. Nessuna indennità in mancanza di una richiesta di rilascio del bene - Cass. Civ., Sez. II, ord. 18 aprile 2023 n. 10264
Se la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari.
Il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione, non può chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento in mancanza di una richiesta di rilascio del bene ovvero di istanza di uso turnario del bene medesimo o di richiesta da parte della stessa di ricevere la quota parte dei frutti non goduti.
Nel caso in esame, l'oggetto di comunione era l'abitazione coniugale, per definizione idonea a produrre frutti civili.
Regime patrimoniale della famiglia - Comunione legale – Immobile in comunione - Occupazione di immobile a seguito di separazione personale – Consenso – Rif. Leg. artt. 155, 178 e 1102 cod. civ., artt. 115 e 116 c.p.c.
Mercoledì, 19 Aprile 2023
Giurisprudenza
| Legittimità
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| Regime patrimoniale della famiglia
editor: Cianciolo Valeria
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