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Le statuizioni patrimoniali adottate in sede di separazione hanno efficacia fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio -Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 aprile 2023, n. 9345

In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione.

 
Assegno di mantenimento in sede di separazione - Pendenza del giudizio di divorzio - Efficacia delle relative statuizioni - Fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio – Rif. Leg. artt. 4 e 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898