Nessun diritto di credito sulla farmacia alla moglie che ha rinunciato ad ogni futura pretesa patrimoniale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 aprile 2023 n. 9281
L'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale.
In tema di interpretazione dell'accordo negoziale, le clausole di stile sono costituite soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile al negozio posto in essere dalle parti.
Rigettata la richiesta dell’ex moglie avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione, ai sensi degli artt. 177, lett. c, e 178 cod. civ., del proprio diritto di credito derivante dalla comunione de residuo relativa all'azienda commerciale esercente attività di farmacia.
Accordi di separazione e divorzio - Autonomia privata e contrattuale – Accordi a latere alla separazione - Comunione de residuo – Interpretazione delle clausole - Clausole di stile - Nozione - Pattuizione dal contenuto volitivo concreto e determinato - Rif. Leg. artt. 160, 177 lett. c), 178, 1362, 1363 cod. civ.
Mercoledì, 5 Aprile 2023
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editor: Cianciolo Valeria
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