Solo spese utili e sostenibili sono rimborsabili senza concertazione. Tribunale di Alessandria, 21 marzo 2023
La fondatezza del credito azionato mediante ingiunzione di pagamento per il recupero anche di assegni di mantenimento sub iudice, la cui conferma o revoca è oggetto di decisione in sede di divorzio, dipende dalla retroattività che potrà essere sancita all’esito di quel giudizio.
Quanto alle spese straordinarie, vero che la giurisprudenza di legittimità non prevede il previo accordo come condizione indefettibile al sorgere dell’obbligo di rimborso, ma deve trattarsi di spese rispondenti all’interesse del minore, commisurate nel quantum all’utilità ed alla sostenibilità, cosa che con riferimento all’acquisto di un’autovettura non si rinviene. (CF)
Spese straordinarie – assegni pregressi – ingiunzione di pagamento - opposizione a D.I. – giudizio di divorzio – previa concertazione
Rif. Leg.: art. 337 ter cod. civ.
Conforme: Cass. 24.02.2021 n.5059
*Si ringrazia l’avv. Barbara Girotto, responsabile Ondif Regione Liguria per la segnalazione del provvedimento
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
autore: Fossati Cesare
Mercoledì, 6 Marzo 2024
La richiesta di rimborso in ordine alle spese accessorie - Corte di ... |
Mercoledì, 14 Febbraio 2024
L'aumento delle esigenze economiche della prole legato alla crescita è notorio. Corte ... |
Venerdì, 13 Ottobre 2023
Canone di esperienza e pannolini. Come stabilire l’equità per il rimborso delle ... |
Giovedì, 14 Settembre 2023
Mantenimento dei figli. Cosa rientra tra le spese straordinarie? - Tribunale di ... |