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Solo spese utili e sostenibili sono rimborsabili senza concertazione. Tribunale di Alessandria, 21 marzo 2023

La fondatezza del credito azionato mediante ingiunzione di pagamento per il recupero anche di assegni di mantenimento sub iudice, la cui conferma o revoca è oggetto di decisione in sede di divorzio, dipende dalla retroattività che potrà essere sancita all’esito di quel giudizio.

Quanto alle spese straordinarie, vero che la giurisprudenza di legittimità non prevede il previo accordo come condizione indefettibile al sorgere dell’obbligo di rimborso, ma deve trattarsi di spese rispondenti all’interesse del minore, commisurate nel quantum all’utilità ed alla sostenibilità, cosa che con riferimento all’acquisto di un’autovettura non si rinviene. (CF)

Spese straordinarie – assegni pregressi – ingiunzione di pagamento - opposizione a D.I. – giudizio di divorzio – previa concertazione

Rif. Leg.: art. 337 ter cod. civ.

Conforme: Cass. 24.02.2021 n.5059

 

*Si ringrazia l’avv. Barbara Girotto, responsabile Ondif Regione Liguria per la segnalazione del provvedimento

 

Venerdì, 24 Marzo 2023
Giurisprudenza | Spese ordinarie e straordinarie | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Genova
Tribunale di Alessandria, Est. Demontis, sentenza 21.03.23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. AL sentenza 21.03.23 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

autore: Fossati Cesare