Solo spese utili e sostenibili sono rimborsabili senza concertazione. Tribunale di Alessandria, 21 marzo 2023
La fondatezza del credito azionato mediante ingiunzione di pagamento per il recupero anche di assegni di mantenimento sub iudice, la cui conferma o revoca è oggetto di decisione in sede di divorzio, dipende dalla retroattività che potrà essere sancita all’esito di quel giudizio.
Quanto alle spese straordinarie, vero che la giurisprudenza di legittimità non prevede il previo accordo come condizione indefettibile al sorgere dell’obbligo di rimborso, ma deve trattarsi di spese rispondenti all’interesse del minore, commisurate nel quantum all’utilità ed alla sostenibilità, cosa che con riferimento all’acquisto di un’autovettura non si rinviene. (CF)
Spese straordinarie – assegni pregressi – ingiunzione di pagamento - opposizione a D.I. – giudizio di divorzio – previa concertazione
Rif. Leg.: art. 337 ter cod. civ.
Conforme: Cass. 24.02.2021 n.5059
*Si ringrazia l’avv. Barbara Girotto, responsabile Ondif Regione Liguria per la segnalazione del provvedimento
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