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Quando è possibile l'iscrizione dei figli ad una scuola privata senza consenso dell'altro genitore? - Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2021 n. 5059

Venerdì, 26 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 febbraio 2021 n. 5059 – Pres. Genovese, Rel. Cons. Lamorgese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Posto che la legge prevede che il coniuge non affidatario possa intervenire nell'interesse dei figli solo con riguardo alle "decisioni di maggiore interesse", non è comunque configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie spese sostenute per l’iscrizione ad una scuola privata dei figli e visite mediche private) nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia tale principio non è inderogabile, essendo possibile che il giudice stabilisca oltre che la misura, anche i modi (tra i quali la previa concertazione), in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge.

Mantenimento dei figli – Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - spese straordinarie - Obbligo di informazione e concertazione preventiva -  Rif. Leg. art. 337 ter cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria