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Chiarezza, sinteticità e pertinenza anche in sede di legittimità. Cass. civ., sez. II, 1° marzo 2023, n. 6186

I requisiti di chiarezza e sinteticità, benché introdotti formalmente dalla recente riforma, erano già impliciti nel sistema, perché consentono alla corte di valutare rilevanza, specificità e pertinenza dei motivi di ricorso.

Il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, il quale postula che l'enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi.

Inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei quali la violazione di legge e il vizio motivazionale.

Il vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, posto a base del mezzo di ricorso, deve attenere a un preciso fatto storico che non può consistere nella consulenza tecnica.

La proposizione avanti al tribunale ordinario di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore,  nella pendenza avanti al tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale, pur escludendo l'attrazione al tribunale ordinario del procedimento de potestate, in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al tribunale minorile.

Infondata la doglianza sulla tardività della nomina del curatore speciale del minore avvenuta dopo l’espletamento delle attività peritali: è sufficiente che la nomina sia avvenuta nel corso del giudizio di appello per sanare il vizio relativo al contraddittorio.

Ricorso per cassazione – requisiti – contaminazione di eterogenei mezzi – competenza To-Tm - nomina curatore speciale del minore - tardività

Rif. Leg.: art. 366, n. 3, c.p.c - art. 360 n. 5, c.p.c. - art. 316 c.c. - artt. 337 quater e 316 bis c.c.