Avviato il divorzio, in questo vanno decise le questioni genitoriali. Corte d’Appello di Reggio Calabria, 24 febbraio 2022
La violazione del principio di sinteticità, nella disciplina ratione temporis vigente, non determina di per sé l’inammissibilità, a meno che determini l’incomprensibilità dell’impugnazione o comunque un serio impedimento al normale esercizio del diritto di difesa.
Va riconosciuto l’addebito della separazione se il coniuge è venuto meno all’obbligo di assistenza morale.
Dal momento del deposito del ricorso divorzile, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali, avendo esclusiva potestas decidendi sopravvenuta il solo giudice del divorzio.
Separazione – addebito – assistenza morale e materiale – violazione obbligo – provvedimenti su inosservanze – violazione doveri di chiarezza e sinteticità
Rif. Leg.: art. 143 c.c. – art. 709-ter cpc – 342 cpc
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Nel caso di specie, a fronte del rilievo dell’indeterminatezza, scarsa chiarezza e sinteticità dell’impugnazione, con conseguente impedimento al normale esercizio del diritto di difesa, l’appellante è stata invitata al deposito di atto integrativo conforme al criterio di sinteticità, grazie al quale la Corte ha escluso la violazione del principio.
editor: Fossati Cesare
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