inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Escluso ogni automatismo fra convivenza e perdita dell’assegno divorzile - Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2023 n. 5510

Qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa: a tal fine, poi, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Nel caso in esame, la Corte territoriale non si è così conformata al principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 32198 e ha conseguentemente omesso ogni indagine intorno alla situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi e ai possibili profili perequativi-compensativi dell'assegno divorzile.
Accolto il ricorso della donna e cassata la sentenza impugnata.



Divorzio – Convivenza – Accertamento di un legame stabile e duraturo – Perdita dell’assegno divorzile – Accertamento del profilo compensativo dell’assegno divorzile - Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898