Il trasferimento presso la casa del compagno e la nomina di erede sono sintomatici della famiglia di fatto - Cass. Civ., Sez. I, ord. 7 febbraio 2023 n. 3681
Corretto il ricorso da parte dell' ex coniuge al rimedio previsto dall'art 9 della legge 898/1970 per far valere fatti rilevanti emersi dopo la pronuncia di divorzio, quali la formazione di una nuova famiglia da parte della persona percettrice dell'assegno divorzile nonché a seguito della morte di quest'ultimo, la pubblicazione di un testamento che aveva reso l'ex coniuge destinataria di attribuzioni testamentarie.
La pubblicazione del testamento in epoca successiva alla sentenza di appello che aveva regolato le condizioni di divorzio, integrava un sopravvenuto fatto nuovo verso il quale l'unico rimedio esperibile era l'art 9 legge 898 del 1970.
Assegno divorzile – Convivenza e revoca dell’assegno – Fatti sopravvenuti - Convivente – Attribuzioni testamentarie – Rif. Leg. art. 9 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
autore: Cianciolo Valeria
Martedì, 16 Aprile 2024
L’attività di lavoro prestata dal convivente non può darsi per forza gratuita. ... |
Sabato, 30 Marzo 2024
La prova della convivenza more uxorio giustifica la revoca dell’assegno divorzile. Cass. ... |
Venerdì, 15 Marzo 2024
Maltrattamenti e cessazione della convivenza - Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 13 ... |
Giovedì, 14 Marzo 2024
La stabile convivenza more uxorio fa venir meno l’assegno divorzile, salva la ... |