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Non bastano le pec, occorre un provvedimento per la modifica. Tribunale di Pordenone 27 ottobre 2022.

Irrilevante che i coniugi nel ricorso congiunto per divorzio avessero già convenuto sull’automatica cessazione dell’obbligo di mantenimento a carico del padre allorché il figlio avesse lasciato l’abitazione materna, in quanto per rendere giuridicamente efficace tale cessazione occorrono o una nuova pronuncia del tribunale, ovvero un nuovo accordo ma formalizzato con procedura di negoziazione assistita.

Modifica delle condizioni di divorzio – affidamento e mantenimento della prole – clausole automatiche

Rif. Leg.:  art.337-bis c.c.

Martedì, 31 Gennaio 2023
Giurisprudenza | Modifiche della separazione e del divorzio | Merito Sezione Ondif di Udine
Tribunale di Pordenone, Est. Costa, decreto 27.10.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Tribunale di Pordenone, 27.10.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di specie le parti, divorziate, avevano concordato, nel ricorso per divorzio, l’automatica revoca dell’assegno di mantenimento per il figlio allorché quest’ultimo non avesse più convissuto con la madre.

Quest’ultima, convenuta nel giudizio ai fini della modifica, non riteneva necessario il giudizio promosso, ritenendolo inutile e chiedendo la rifusione delle spese, sostenendo come sufficiente alla modifica un mero scambio di pec fra i difensori nelle quali dare atto della circostanza.

 

*si ringrazia l'avv. Emanuela Comand, presidente Ondif sez. Udine

editor: Fossati Cesare