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L’art. 709-ter c.p.c. come misura contro la violazione del diritto alla bigenitorialità - Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 gennaio 2023, n. 142

I provvedimenti previsti dall'art. 709-ter c.p.c. per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell'affidamento, hanno al pari di quanto accade per quelli in tema di affidamento dei figli, aventi attitudine al giudicato, sia pure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili soltanto a fronte della sopravvenienza di fatti nuovi, l'efficacia intrinsecamente temporanea delle disposizioni adottate ai sensi di tale articolo non consente di escluderne la natura decisoria e l'idoneità ad assumere un carattere tendenzialmente stabile.
Nella specie, il decreto impugnato richiamava entrambe le parti ad un rigoroso rispetto delle predette condizioni, rafforzando la propria sollecitazione mediante l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento e prospettando, in caso di ulteriore inosservanza, la possibilità del ricorso a rimedi esecutivi o della proposizione di un'altra istanza ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. 

 

Processo civile - Minori - Violazione del diritto alla bi-genitorialità – Misure sanzionatorie – Ammonimento -  Rif. Leg. artt. 336-bis e 337-ter cod. civ.; artt. 18, 20 e 709 ter c.p.c.; art. 8 CEDU