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Sospesa la psicologa per aver usufruito, nell’ambito di una CTU, della collaborazione del figlio non abilitato - Cass. Civ., Sez. II, Sent., 24 gennaio 2023, n. 2032

Cass. Civ., Sez. II, Sent., 24 gennaio 2023, n. 2032; Pres. D’Ascola, Rel. Scarpa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Il professionista nominato consulente tecnico d'ufficio in un processo civile oltre che alla vigilanza esercitata dal Presidente del tribunale, ex artt. 19 e ss. disp. att. c.p.c., è altresì soggetto alle leggi professionali che prevedono e regolano la responsabilità disciplinare dei membri. Del pari, nei procedimenti disciplinari a loro carico, l'apprezzamento della gravità del fatto e della condotta addebitata all'incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 56 del 1989, è rimesso all'ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tale norma non consente al giudice di sostituirsi al Consiglio nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, ove si riveli un palese sviamento di potere, ossia l'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (FF)



Professioni intellettuali - Albi e ordini professionali - Procedimenti e provvedimenti disciplinari; Rif. Leg. L. n. 56 del 1989

autore: Ferrandi Francesca