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Ripetibili gli assegni di mantenimento ricevuti dal coniuge abbiente - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 gennaio 2023, n. 477

In tema di assegno di mantenimento (separativo e divorzile), ove si accerti nella sentenza di primo o secondo grado l’insussistenza ab origine, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti, la quale può essere derogata (con conseguente applicazione del principio di irripetibilità) esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: i) ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia; e ii) ove si proceda soltanto a una rimodulazione al ribasso di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge o ex coniuge in condizioni di debolezza economica.
L’ordinanza della Suprema Corte Cassazione, richiamando il precedente della Cass. sez. Unite, 8 novembre 2022, n. 32914 (rinvenibile al seguente link: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512721/ripetibile-lassegno-di-mantenimento-o-divorzile-se-difettano.html), nell’accogliere il ricorso del marito, chiarisce presupposti e limiti della ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento del coniuge separando (o dell’ex coniuge), sulla base di un provvedimento provvisorio oggetto di revoca in sede di pronuncia definitiva sul merito. 


Assegno di mantenimento – Ripetibilità degli emolumenti ricevuti – Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898