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Il passaporto non può costituire strumento di recupero del credito. Tribunale di Verona, Decreto 15 novembre 2022

In difetto dei presupposti di legge per l'adozione dei provvedimenti di ritiro del passaporto e di apposizione sulla carta di identità della dicitura "documento non valido per l'espatrio", in presenza comunque di altri strumenti che permettano di recuperare il credito alimentare in favore dei figli al di fuori delle barriere nazionali, va espresso il Nulla Osta alla restituzione al ricorrente del passaporto e alla rimozione dalla sua carta di identità della predetta dicitura. (CF)

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Revoca dell'assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio - Ritiro del passaporto e apposizione della dicitura "documento non valido per l'espatrio" sulla carta di identità - Difetto dei presupposti - Adempimento degli obblighi alimentari verso i figli.

Rif. Leg.: Art. 12 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185; Art. 2 del D.P.R. 649/1974

 

Tribunale di Verona GT vaccari decreto 15 11 22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

A sostegno della provvedimento come sopra, il Giudice Tutelare del Tribunale di Verona si riporta alla normativa in materia (cfr. Art. 12 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185; Art. 2 del D.P.R. 649/1974) che richiedono, come presupposto per l'adozione dei provvedimenti di ritiro del passaporto e di apposizione sulla carta di identità della dicitura "documento non valido ai fini dell'espatrio", che il titolare si trovi all'estero, così come confermato dalla giurisprudenza anche comunitaria sul tema,  circostanza questa non sussistente nel caso de quo.

Peraltro, la misura disposta, che comunque pregiudica l'attività lavorativa e quindi la principale fonte di reddito dell'interessato, con ciò ponendosi in contrasto con la ratio della norma stessa, può trovare un utile impiego nei casi in cui il soggetto, domiciliato o residente all'estero, non disponga di beni con i quali assicurare la garanzia patrimoniale, mentre, come ricordato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso in cui il genitore si renda inadempiente all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, anche qualora il soggetto obbligato abbia beni e sostanze all'estero, sussistono altri strumenti che permettono di recuperare il credito al fuori delle frontiere nazionali senza sacrificare il diritto alla libera circolazione assicurato dall'art. 2 par. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione Cedu.

Si ricordano il Regolamento CE n. 4/009 del Consiglio del 18 novembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obblighi alimentari, la Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sul recupero internazionale di alimenti nei confronti dei figli minori e della famiglia, e la Convenzione di New York sul recupero degli alimenti all'estero.

Le superiori considerazioni giustificano il rilascio di un nulla osta alla adozione da parte della Questura di Verona dei provvedimenti richiesti dal ricorrente. 

autore: Fossati Cesare