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L'obbligo di mantenimento del figlio naturale retroagisce alla data della domanda - Tribunale di Bologna, decr. 11 ottobre 2022

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di mantenimento economico della prole.
La decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario, decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. (VC)

 
Mantenimento – Figlio naturale – Cessazione convivenza – Domanda di mantenimento – Termine di decorrenza – Rif. Leg. artt.147, 155, 315 - bis, 316, 316-bis, 330, 337-bis, 337-ter, 337-quater, 1292, 1294, 1299 cod. civ.; Cpc artt. 70, 71, 72 e 91 cod. proc. civ.; art. 572 cod. pen.