L'obbligo di mantenimento del figlio naturale retroagisce alla data della domanda - Tribunale di Bologna, decr. 11 ottobre 2022
La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di mantenimento economico della prole.
La decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario, decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. (VC)
Mantenimento – Figlio naturale – Cessazione convivenza – Domanda di mantenimento – Termine di decorrenza – Rif. Leg. artt.147, 155, 315 - bis, 316, 316-bis, 330, 337-bis, 337-ter, 337-quater, 1292, 1294, 1299 cod. civ.; Cpc artt. 70, 71, 72 e 91 cod. proc. civ.; art. 572 cod. pen.
![]() |
editor: Cianciolo Valeria
Venerdì, 19 Luglio 2024
Per il figlio rimasto disoccupato opera la reviviscenza del diritto al mantenimento. ... |
Mercoledì, 17 Luglio 2024
Lesione del diritto alla bigenitorialità, ma le doglianze non sono specifiche. Cass. ... |
Martedì, 16 Luglio 2024
L’assegno di mantenimento in favore della prole va modulato anche in base ... |
Lunedì, 15 Luglio 2024
Mero adempimento ai doveri di solidarietà familiare. Tribunale di Bologna, 12 luglio ... |