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L'usucapione di un bene ereditario è possibile se il coerede possiede in via esclusiva - Cass. Civ., Sez. VI - 2, ord., 3 novembre 2022, n. 32413

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata perché la corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati ritenendo non necessario, in caso di usucapione del bene comune, che la disponibilità del bene fosse dovuta a tolleranza nell’ambito di ragioni di carattere familiari. (VC)


Successioni - Scioglimento della divisione - Usucapione – Possesso esclusivo - Rif. Leg. 1140, 1141, 1144, 2697 cod. civ.