Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 04 aprile 2024, n. 8942
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius. Tale azione è di tipo reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede ed è volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete; legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione.
Successioni – Azione di petizione ereditaria – Presupposti e caratteristiche; Rif. Leg. Art. 533 c.c.
editor: Ferrandi Francesca
Venerdì, 17 Gennaio 2025
Il comproprietario che richieda la divisione con assegnazione dell'intero ha diritto ad ... |
Giovedì, 16 Gennaio 2025
Sepolcro ereditario. Lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari - Cass. ... |
Mercoledì, 15 Gennaio 2025
Certificato stato di famiglia e qualità di erede costituiscono presunzione dell'intervenuta accettazione ... |
Lunedì, 13 Gennaio 2025
Sull’esercizio dell’azione di retratto successorio - Cass. Civ., Sez. II, Sent., 03 ... |