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Le caratteristiche dell’azione di petizione ereditaria - Cass. Civ., Sez. II, Ord., 04 aprile 2024, n. 8942

Martedì, 9 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, Ord., 04 aprile 2024, n. 8942; Pres. Manna, Rel. Cons. Giannacarri per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius. Tale azione è di tipo reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede ed è volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete; legittimati attivamente e passivamente sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione.

Successioni – Azione di petizione ereditaria – Presupposti e caratteristiche; Rif. Leg. Art. 533 c.c.



autore: Ferrandi Francesca