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Successione. La transazione divisoria non è suscettibile di rescissione - Tribunale di Roma, Sez. VIII, sent. 19 marzo 2024 n. 5021

Mercoledì, 3 Aprile 2024
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Roma
Tribunale di Roma, Sez. VIII, sentenza 19 marzo 2024 n. 5021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il discrimen tra divisione transattiva, rescindibile ex art. 764, comma 1, c.c., e transazione divisoria, non rescindibile ex art. 764, comma 2, c.c., non è costituito dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall’esistenza, nella prima e non nella seconda, di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.
Ne discende che la distinzione tra un accordo in cui sia prevalente la causa transattiva ed uno in cui prevalga quella divisoria (ancorché aventi entrambi l’effetto finale di sciogliere in tutto o in parte una comunione) non è la composizione di una controversia insorta in sede divisionale, ma risiede nel fatto che nel primo tipo di contratto le parti intendono principalmente sciogliere la comunione, senza tener conto della proporzionalità tra valore e quote, coinvolgendo nella controversia da dirimere anche l’entità dei diritti che sono alla base del successivo momento divisorio vero e proprio, mentre nell’altro tipo la controversia attiene più propriamente a tale secondo ambito divisorio.
 

Successione – Divisione ereditaria - Transazione divisoria – Natura – Rescissione – Non ammissibile – Rif. Leg. artt. 764, comma 2, e 1969 cod. civ.

 

editor: Cianciolo Valeria