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Addebito. Irrilevante la posteriorità  temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 24 ottobre 2022 n. 31351

L’accertamento delle reiterate violenze fisiche e morali esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.
La Corte d'appello aveva respinto la richiesta di addebito argomentando la mancanza della prova certa di comportamenti di violenza reiterata posti in essere dal nei confronti della moglie.
Cassa con rinvio Corte d’Appello di Catania. (VC)

 
Separazione personale dei coniugi – Addebito -  Violenza fisica - Sufficienza - Esonero dal dovere di comparazione con le condotte del coniuge che ha subito violenza - Rif. Leg. art. 151, comma 2, e 2727 cod. civ.