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Adozione. È nulla la consulenza tecnica d'ufficio se non rispetta il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 settembre 2022, n. 27773

Venerdì, 30 Settembre 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione | Consulenza tecnica
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 settembre 2022, n. 27773; Pres. Rel. Acierno per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Al consulente tecnico d'ufficio deve essere lasciata un'ampia possibilità di scegliere le modalità di ascolto del minore più idonee a salvaguardarne la serenità, ad ottenere le risposte utili allo svolgimento dell'indagine e a garantire la riservatezza delle parti ove imposto dalla legge, ma tale libertà di conduzione dell'indagine (autorizzata e condivisa con il giudice) non può determinare la violazione del principio del contraddittorio. Nella scelta il consulente, anche attraverso l'indicazione del giudice che del contraddittorio è il principale custode, non deve trascurare la necessità di non privare una o più parti del diritto di difesa. (FF)


Adozione - Dichiarazione di adottabilità – Consulenza tecnica d’ufficio; Rif. Leg. L. n. 184 del 1983

autore: Ferrandi Francesca