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L'atto di notorietà  non equivale a prova confessoria. Cass. civ. sez. II, sent. 31 agosto 2022, n. 25646

L'atto di notorietà designa la dichiarazione di scienza relativa a fatti che alcuni soggetti affermano essere notoriamente a conoscenza di una cerchia di persone.

La sua efficacia probatoria, fino a querela di falso, riguarda l'attestazione dell'ufficiale rogante di avere ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione; viceversa, per quanto riguarda il contenuto delle dichiarazioni, all'atto di notorietà viene attribuita un'efficacia meramente indiziaria.

La confessione giudiziale o stragiudiziale richiede una esplicita dichiarazione della parte o del suo rappresentante in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli o favorevoli all'altra parte. (CF)

Eredità – rinuncia – atto di notorietà - valore confessorio

Rif. Leg.: L. 4 gennaio 1968, n. 445