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Divisione ereditaria. Gli interessi legali sul conguaglio in denaro decorrono dalla domanda - Cass. Civ., Sez. II, ord. 19 aprile 2024 n. 10646

Lunedì, 29 Aprile 2024
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 19 aprile 2024, n. 10646 -  Pres. Carrato, Cons. Rel. Guida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il principio della presunzione di buona fede, di cui all'art. 1147 cod. civ., ha portata generale e la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, determina il conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti.
L'art. 1147 c.c., in base al quale la buona fede è presunta ed è sufficiente sussista al tempo dell'acquisto, detta un principio di carattere generale, applicabile anche al possessore dei beni ereditari; ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non si è attenuta al sopra enunciato principio di diritto nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi legali, sul conguaglio in denaro dovuto dalle coeredi, dalla propria decisione anziché dalla domanda di riconoscimento della qualità ereditaria e di divisione dell'asse ereditario.

Successione – Divisione – Immobili non divisibili - Conguagli in denaro – Interessi – Rif. Leg. artt. 724, 725, 1147 e 1148 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria