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Successioni. Aderire alla domanda di divisione è accettazione tacita dell'eredità - Cass. Civ., Sez. II, ord. 18 aprile 2024 n. 10544

Lunedì, 29 Aprile 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Successioni
Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10544 - Pres. Manna, Cons. Rel. Est. Cavallino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Laddove la sentenza impugnata evidenzi il dato che il convenuto nella comparsa di costituzione abbia aderito alla domanda di divisione, tale condotta è da ritenersi accettazione tacita dell'eredità.
L'assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell'eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa come pure l'accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius.
Per di più nella fattispecie, come pure risulta dalla sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda è stato fondato anche sulle risultanze delle visure catastali.
 
Successione – Accettazione dell’eredità – Forma tacita dell’accettazione – Rif. Leg. artt. 476 e 485 cod. civ.; art. 599 cod. proc. civ.

autore: Cianciolo Valeria