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Lo stato di bisogno della persona offesa non può desumersi dal provvedimento civile - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 4 luglio 2022, n. 25562

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare punito dall'art. 570 c.p., qualora la sentenza di divorzio escluda il diritto all'assegno o preveda una sua riduzione, non viene meno il reato in esame, se le somme erano state stabilite in favore dell'avente diritto che versava in stato di bisogno. Resta fermo però, che l'effettivo stato di bisogno della persona offesa, presupposto della fattispecie tipica del reato, non può essere meramente desunto dalla esistenza del provvedimento civile adottato in sede di separazione o divorzio, posto che il relativo accertamento in sede penale non può essere infatti meno rigoroso - quanto in particolare alla nozione di indisponibilità in proprio dei mezzi di sussistenza - rispetto a quello relativo alla concreta capacità economica del soggetto obbligato a fornire tali mezzi. (VC)
 

Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Stato di bisogno della persona offesa – Rif. Leg. art. 570 e 570 bis cod. pen.