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Procedimento unico quello diretto al riconoscimento. Tribunale di Ravenna, sentenza 8 giugno 2022

La pronuncia giudiziale che, ex art. 250 c.c., “tiene luogo del consenso mancante” deve intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento, ma pienamente sostitutiva dello stesso, con conseguente annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita. Il riconoscimento paterno, infatti, è costituito dallo stesso esercizio dell'azione giudiziale ex art. 250 c.c.”

Già con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante il giudice adotta i provvedimenti in ordine all'affidamento, al mantenimento ed al cognome. (CF)

 

Riconoscimento di paternità – provvedimenti su affidamento e mantenimento - cognome

Rif. Leg.: art. 250 comma 4 c.c.

A favore: Trib. Roma, 26 maggio 2017, in De Jure

Contra: Tribunale di Genova sentenza 13.7.2017 e Tribunale di Milano sentenza 16.4.2014

Venerdì, 15 Luglio 2022
Giurisprudenza | Riconoscimento / Disconoscimento | Cognome | Merito Sezione Ondif di Ravenna
Tribunale di Ravenna, Est. Galante, sentenza 8.06.22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Trib. Ravenna 8.06.22 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Si segnala la sentenza in questione, n. 363/2022 pubblicata dal Tribunale di Ravenna in data 21.06.2022 nel procedimento promosso ai sensi dell'art. 250 co. 4 c.c. per l'autorizzazione al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

La pronuncia si ritiene possa essere di interesse in quanto, oltre a ribadire la perentorietà del termine di 30 giorni per l'eventuale opposizione da parte del genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento del minore, conforta la tesi per cui il procedimento non necessiterebbe di esser scisso in due fasi, come invece statuito da altre pronunce di merito fra cui Tribunale di Genova sentenza 13.7.2017 (pubblicata sul sito Ondif) e Tribunale di Milano sentenza 16.4.2014 (che prevedono in una prima fase, instaurato il contraddittorio, l'emissione di sentenza non definitiva che tiene luogo del consenso non prestato, ed in una seconda fase, rimessa la causa sul ruolo con onere di produrre l'atto di riconoscimento, la necessaria istruttoria sugli ulteriori aspetti relativi alla responsabilità genitoriale e agli aspetti economici).

 

* Si ringrazia l’avv. Avv. Monica Miserocchi, associata Ondif sezione ravennate.

autore: Fossati Cesare