I limiti delle domande e della fase sommaria presidenziale del giudizio di separazione. Tribunale di S.Maria Capua Vetere, 22 giugno 2022
In sede di udienza presidenziale ai fini della separazione personale dei coniugi, difettando il presupposto della convivenza con figli non economicamente autosufficienti, non può provvedersi all’assegnazione della casa familiare, né può disporsi lo scioglimento della comunione legale del patrimonio comune, difettando una ragione di connessione forte delle domande.
Nella sede della cognizione necessariamente sommaria, emergendo una rilevante disparità reddituale fra i coniugi, va riconosciuto un assegno di mantenimento a favore della moglie, riservando alla fase istruttoria la quantificazione delle probabili entrate da collaborazione “in nero”. (CF)
Separazione – provvedimenti presidenziali sommari
Rif. Leg.: art. 708 cpc
Il Tribunale, almeno in fase sommaria, applica il principio di sperequazione della situazione reddituale tra i due coniugi, stabilendo che il coniuge 'debole' ha diritto al contributo al mantenimento, con figli già autosufficienti economicamente.
Altro tema trattato è l'indicazione alle parti che possono essere trattate, unitamente alla domanda di separazione, solo le questioni legate da ragioni connessione forte, già escludendo la domanda mossa dalla parte di scioglimento della comunione legale del patrimonio comune dei coniugi.
* Il presente contributo è stato fornito dagli avvocati Piero Riello e Francesco Feola del Foro di Santa Maria C.V.
editor: Fossati Cesare
Lunedì, 16 Giugno 2025
In difetto di disparità economica va negato l’assegno di mantenimento. Tribunale di ... |
Venerdì, 13 Giugno 2025
Solo l'effettiva percezione del trattamento di fine rapporto rende esigibile la quota ... |
Giovedì, 12 Giugno 2025
Il diritto del coniuge di rimanere nella casa coniugale di proprietà dell’altro ... |
Lunedì, 9 Giugno 2025
Assegno divorzile: il contributo del richiedente alla vita familiare va provato. Cass. ... |