Dichiarazione dello stato di adottabilità e richiesta di ammissione della consulenza tecnica - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13 giugno 2022, n. 19012
Martedì, 14 Giugno 2022
Giurisprudenza
| Legittimità
| Adozione
| Consulenza tecnica
| Processo civile
In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze. (FF)
Adozione - Adozione dei minori d'età - dichiarazione di adozione - Procedimento - In genere - Dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore - Risultanze istruttorie - Contestazione - Richiesta di ammissione della consulenza tecnica - Rigetto - Obbligo di motivazione - Necessità – Fondamento; Rif. Leg. L. n. 184 del 1983
editor: Ferrandi Francesca
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