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La quantificazione del danno subito dal figlio per la totale assenza della figura paterna - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 12 maggio 2022, n. 15148

Nel caso di specie, era stato acclarato che il ricorrente, la cui paternità era stata accertata giudizialmente, non aveva adempiuto al proprio obbligo di mantenere, istruire ed educare il figlio e che il disinteresse mostrato nei confronti di questo, oltre ad integrare una grave violazione dei doveri di cura e assistenza morale, aveva inevitabilmente provocato una grave lesione dei diritti del figlio nascenti dal rapporto di filiazione, e ciò a prescindere dal fatto che l'altro genitore lo avesse riconosciuto alla nascita e provveduto in via esclusiva al suo mantenimento, restando fermo comunque il dovere dell'altro genitore, anche per il periodo che precede la sentenza dichiarativa della paternità, di ottemperare ai propri doveri.
Infatti, l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio, per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perchè il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (cfr. ex multis Cass. civ., sez. 1, 22 novembre 2013, n. 26205; Cass. civ., sez. 1, 10 aprile 2012, n. 5652 e Cass. civ, sez. 1, 14 maggio 2003, n. 7386).

Francesca Ferrandi

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 12 maggio 2022, n. 15148; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Condello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell’art. 261 c.c., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell’art. 148 c.c. Di conseguenza, il danno subito dal figlio deve essere liquidato in misura proporzionale alla maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo, quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione. (FF)


Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale - Danni in materia civile - Liquidazione e valutazione -; Rif. Leg. Artt. 261, 1226 e 2059 c.c.

autore: Ferrandi Francesca