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Nessun ascolto del minore se contrario al suo interesse - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decr. 12 aprile 2022

Si ringrazia l’Avv. Fernanda D’Ambrogio, Presidente della Sezione Ondif di Caserta per la segnalazione del provvedimento


La prescrizione normativa dell'ascolto del minore richiede una valorizzazione attuale e sostanziale del punto di vista del minore capace di discernimento ai fini della decisione che lo concerne, imponendosi una rigorosa verifica della contrarietà al suo interesse, delle valutazioni e aspirazioni espresse dal minore nel corso dell'ascolto.
L'audizione del minore infradodicenne capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto non solo se ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico posto che l'ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori e la relazione in essere con il figlio. (VC)

 

Responsabilità genitoriale – Decadenza e sospensione dalla responsabilità genitoriale - Ascolto del minore – CTU – Rif. Leg. artt. 330 e 336 bis c.c.

Martedì, 10 Maggio 2022
Giurisprudenza | Minori | Consulenza tecnica | Merito Sezione Ondif di Caserta
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, decr. 12 aprile 2022 - Pres. Sdino, Cons. Rel. Franzese per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in esame il Giudice ha ritenuto di non ascoltare il minore e questo nel suo esclusivo interesse, avvalendosi delle mere relazioni peritali in verità datate.
Bisogna ricordare che più volte la giurisprudenza tema di affidamento dei figli minori ha espressamente statuito che l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni. Tale adempimento non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.
L’obbligatorietà dell’audizione del minore è sempre stato oggetto di vivace disputa perché secondo una parte della dottrina è obbligatoria, fatta salva la possibilità del giudice di delegare a terzi l’audizione.
Secondo altra parte della dottrina, il giudice ha la facoltà di valutare l’opportunità di procedere all’audizione o meno, sulla base degli elementi acquisiti al processo: dunque,  è possibile eludere l’obbligo dell’ascolto se vi siano fondati motivi per ritenere che questo possa essere traumatico per il bambino oppure nei casi in cui lo si ritenga manifestamente superfluo. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la Cass. Civ., Sez. I, 11 giugno 2021 n. 16547 ha stabilito che  In materia di riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio, è legittimo escludere l’ascolto del minore se lo stesso non può riferire nessuna circostanza rilevante. (cfr. https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17510680/riconoscimento-legittimo-escludere-lascolto-del-minore-se-lo.html).
Pare che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere abbia fatto questa considerazione.
I problemi sembrano essere ora superati alla luce della lett. t) del comma 22 dell’art. 1 della L. 26 novembre 2021, n. 206 che impone al legislatore, in adempimento della delega, di prevedere che il giudice, anche relatore, debba procedere al “previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà”.

Valeria Cianciolo

autore: Cianciolo Valeria