Adottabilità del minore e recupero genitoriale solo contingente - Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2026 n. 17586

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 3 giugno 2026 n. 17586 – Pres. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di dichiarazione di adottabilità, il carattere di extrema ratio del provvedimento impone al giudice un accertamento concreto, attuale e approfondito circa la possibilità di recupero della capacità genitoriale, anche mediante adeguati interventi di sostegno e con riguardo al nucleo familiare allargato; tuttavia, ove il miglioramento del genitore risulti meramente contingente, dipendente da un equilibrio relazionale esterno e non espressivo di un’autonoma e stabile evoluzione delle risorse personali, e non consenta di formulare una prognosi favorevole di recupero entro tempi compatibili con il superiore interesse del minore — specie se portatore di bisogni speciali e bisognoso di continuità affettiva e stabilità — è legittima la conferma dello stato di abbandono e della dichiarazione di adottabilità. È inammissibile, in cassazione, il ricorso che non si confronti con la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a prospettare in modo assertivo un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Il Tribunale per i minorenni di Catania aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore, già collocato in affidamento etero-familiare, ritenendo la madre non idonea a garantirne una crescita sana e stabile. In appello, la genitrice aveva dedotto un miglioramento delle proprie condizioni personali, abitative e relazionali, valorizzando il matrimonio con un nuovo compagno e la disponibilità di quest’ultimo e dei suoi genitori a supportarla nella cura del figlio. La Corte d’appello aveva disposto approfonditi accertamenti istruttori, inclusi aggiornamenti dei servizi sociali e una CTU integrata da valutazione psichiatrica. Sebbene fosse emerso un temporaneo miglioramento della madre, la successiva crisi e cessazione del rapporto coniugale hanno fatto venir meno proprio il contesto relazionale che sorreggeva tale evoluzione, confermando — secondo i giudici di merito — la natura strutturale delle fragilità personologiche della donna e la mancanza di risorse autonome adeguate. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non si confrontassero con la reale ragione della decisione: non il mancato esame dei miglioramenti, ma la loro insufficienza e instabilità rispetto all’interesse del minore.
 
Adozione – Recupero genitoriale contingente - Superiore interesse del minore - Stato di abbandono morale e materiale - Extrema ratio - Irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale Bisogni speciali del minore - Continuità affettiva e stabilità - Supporto dei servizi sociali - CTU psicologica e psichiatrica - Rif. Leg. artt. 1, 8, 10, 12 e 15 della Legge 4 maggio 1983 n. 184; art. 360, n. 3 e 370 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria