Contributo di mantenimento del figlio maggiorenne e legittimazione ad agire - Tribunale di Firenze, sez. III, sent., 5 aprile 2022
Martedì, 19 Aprile 2022
Giurisprudenza
| Merito
| Figli maggiorenni
| Filiazione
| Mantenimento dei figli
| Separazione e divorzio
Sezione Ondif di Firenze
L'obbligo di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, nel caso in cui questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato iure proprio ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Inoltre, la perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli articolo 147 e 148 c.c. (FF)
Filiazione – Mantenimento dei figli – Mantenimento del figlio maggiorenne; Rif. Leg. Artt. 147, 148, 337-septies
Filiazione – Mantenimento dei figli – Mantenimento del figlio maggiorenne; Rif. Leg. Artt. 147, 148, 337-septies
editor: Ferrandi Francesca
|
Domenica, 10 Maggio 2026
L’accertamento, nel procedimento di divorzio, dell’indipendenza economica dei figli giustifica la ripetizione ... |
|
Domenica, 10 Maggio 2026
Irripetibili le somme percepite a titolo di assegno unico dal genitore convivente ... |
|
Mercoledì, 6 Maggio 2026
Il contributo al mantenimento del figlio deve tenere in considerazione anche dell’interesse ... |
|
Lunedì, 4 Maggio 2026
La Consulta respinge le questioni di legittimità costituzionale relative al d.l 36/2025 ... |



