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Contributo di mantenimento del figlio maggiorenne e legittimazione ad agire - Tribunale di Firenze, sez. III, sent., 5 aprile 2022

Martedì, 19 Aprile 2022
Giurisprudenza | Merito | Figli maggiorenni | Filiazione | Mantenimento dei figli | Separazione e divorzio Sezione Ondif di Firenze
Tribunale di Firenze, sez. III, sent., 5 aprile 2022, n. 978; Est. Dott. Guglielmi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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L'obbligo di mantenere i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, nel caso in cui questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. In tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario, è legittimato iure proprio ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne. Inoltre, la perdurante legittimazione del coniuge già affidatario, in difetto di richiesta di corresponsione diretta dell'assegno da parte del figlio divenuto nelle more maggiorenne, si configura come autonoma, nel senso che il genitore già collocatario resta titolare, nei confronti dell'altro genitore obbligato, di un'autonoma pretesa basata sul comune dovere nei confronti del figlio ai sensi degli articolo 147 e 148 c.c. (FF)


Filiazione – Mantenimento dei figli – Mantenimento del figlio maggiorenne; Rif. Leg. Artt. 147, 148, 337-septies

autore: Ferrandi Francesca