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Le liberalità  indirette non sono assoggettate all'imposta di donazione se collegate ad atti soggetti ad imposta di registro proporzionale o ad Iva - Cass. Civ., Sez. V, sent., 12 aprile 2022, n. 11831

Nel caso di specie, l'Agenzia da una nomina del terzo non conforme ai requisiti di cui all'art. 1402 c.c., ha desunto  la presunzione di un doppio trasferimento immobiliare affermando che non potendosi configurare una vera nomina del terzo, gli effetti del contratto si sarebbero prodotti nei confronti delle parti originarie, con la conseguenza che Tizio avrebbe alienato al fratello Caio l'intera proprietà e contestualmente Caio avrebbe rivenduto la nuda proprietà al figlio, a titolo di donazione indiretta.
L'Agenzia ha ritenuto di applicare l'imposta di registro nella misura del 3%, ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura del 2% e dell'1% all'atto di trasferimento intervenuto tra il padre ed il figlio e l'imposta di donazione sul medesimo atto di donazione indiretta.
In realtà, applicando il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 32 - secondo il quale "La dichiarazione di nomina della persona, per la quale un atto è stato in tutto o in parte stipulato, è soggetta all'imposta in misura fissa a condizione che la relativa facoltà derivi dalla legge ovvero derivi da espressa riserva contenuta nell'atto cui la dichiarazione si riferisce e sia esercitata, entro tre giorni dalla data dell'atto, mediante atto pubblico ovvero mediante scrittura privata autenticata o presentata per la registrazione entro il termine stesso. Se la dichiarazione di nomina viene fatta nello stesso atto o contratto che contiene la riserva non è dovuta alcuna imposta. In ogni altro caso, nonchè quando la dichiarazione di nomina non è conforme alla riserva o è fatta a favore di altro partecipante alla gara, è dovuta l'imposta stabilita per l'atto cui si riferisce la dichiarazione" - consegue che la nomina tardiva o inefficace del terzo determina l'applicazione dell'imposta di registro, ma pur sempre con riferimento al preliminare di compravendita. 
Accolto il ricorso del contribuente. (VC)

Cass. Civ., Sez. V, sent., 12 aprile 2022, n. 11831 – Pres. Di Iasi, Cons. Rel. Balsamo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso di contratto preliminare di compravendita con riserva di nomina del terzo, la nomina tardiva o inefficace determina l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa sia nei confronti dell'originario promissario acquirente, che del terzo nominato tardivamente, mentre l'imposta di registro proporzionale dovuta in relazione al contratto definitivo di compravendita graverà sulle parti che hanno stipulato l'atto.
Le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione devono sempre essere assoggettate all'imposta di donazione, salvo quelle collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'Iva.
Le altre liberalità indirette, quelle cioè non risultanti espressamente in atti soggetti a registrazione, confluiscono nella fattispecie delle liberalità indirette non formalizzate, accertabile e tassabile alle condizioni previste dal D. Lgs. n. 346 del 1990, art. 56-bis. (VC)

Liberalità indirette – Imposta di successione -  Rif. Leg. D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346; D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

 

 

autore: Cianciolo Valeria