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Riconoscimento giudiziale di paternità . L'illecito endofamiliare deve essere provato da chi agisce in giudizio - Tribunale Taranto, Sez. I, sent., 2 marzo 2022, n. 534

Martedì, 5 Aprile 2022
Giurisprudenza | Merito | Riconoscimento / Disconoscimento Sezione Ondif di Taranto
Tribunale Taranto, Sez. I, sent., 2 marzo 2022, n. 534 – Giud. Maggi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, implica la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio.
(Nella specie l'attore non ha dato prova corrispondente del fatto costitutivo della domanda, ed in particolare del fatto che il padre convenuto avesse avuto conoscenza della gravidanza prima e della nascita poi, da consentirgli l'assolvimento degli obblighi giuridici connessi alla filiazione ex art.147 c. civ., sin quando tali doveri fossero stati attuali.). (VC)


 
Riconoscimento giudiziale di paternità - Illecito endofamiliare – Onere della prova – Rif. Leg. artt. 147, 148 e 254 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria