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Legittimazione e termine all'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità  - Tribunale Firenze, Sez. I, Sent., 20 gennaio 2022, n. 150

In tema di filiazione fuori del matrimonio, l'art. 263 cod. civ. dispone che l'azione per impugnare un riconoscimento non veridico sia imprescrittibile solo per il figlio, mentre per gli altri legittimati, sono previsti termini di decadenza: il 5 comma prevede un termine di 5 anni che decorrono dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita, per i legittimati diversi dal figlio e dall'autore del riconoscimento non veritiero. Il 4 comma invece, prevede per l'autore del riconoscimento un termine di un solo anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Eccezionalmente, il termine annuale potrebbe decorrere dal giorno in cui il padre, autore del riconoscimento, abbia avuto conoscenza della propria impotenza, qualora possa provare che ignorava tale impotenza al tempo del concepimento. (VC)

Mercoledì, 30 Marzo 2022
Giurisprudenza | Merito | Riconoscimento / Disconoscimento Sezione Ondif di Firenze
Tribunale Firenze, Sez. I, Sent., 20 gennaio 2022, n. 150 – Pres. Governatori, Giud. Rel. Schiaretti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ammissibile l'azione promossa dai genitori dell’autore del riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio oggetto di impugnazione. Essi, infatti, sono legittimati ad agire in quanto titolari dell'interesse che l'art. 263, c. 1 c.c. richiede ai fini dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ricomprendendo tra i soggetti legittimati ad agire, oltre all'autore del riconoscimento e a colui che è stato riconosciuto, anche chiunque vi abbia interesse. (VC)

Riconoscimento per difetto di veridicità – Rif. Leg. art. 263 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria