Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento - Cass. Civ., Sez. VI- I, ord. 17 marzo 2022 n. 8752
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In materia di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti.
A norma dell'art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale - come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
(Nella specie la S.C. ha rilevato che il giudice di merito, nell'esercizio delle attribuzioni che gli sono proprie, sulla base degli elementi in atti ed esponendo una motivazione di ordine deduttivo, aveva ritenuto dimostrato il possesso, da parte dell'onerato, di un reddito idoneo a sostenere l'assegno). (VC)
Divorzio – Poteri (o obblighi) del giudice – Indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi attraverso la polizia tributaria - Obbligatorietà – Esclusione - Rif. Leg. art. 5 e 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898
editor: Cianciolo Valeria
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