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Sequestro preventivo e fondo patrimoniale - Cass. Pen., Sez. III, sent., 3 marzo 2022, n. 7610

Venerdì, 11 Marzo 2022
Giurisprudenza | Legittimità | Fondo patrimoniale
Cass. Pen., Sez. III, sent., 3 marzo 2022, n. 7610 - Pres. Ramacci, Cons. Rel. Gentili per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, di un bene facente parte del fondo patrimoniale familiare richiede la prova dell'effettiva disponibilità, anche parziale, del medesimo in capo al coniuge indagato.
Sebbene il concetto di disponibilità di un bene, ai fini del sequestro preventivo di esso, non sia equivalente alla formale titolarità del medesimo intesa in senso civilistico, tuttavia è in ogni caso necessario che su di esso l'individuo, per essere legittimamente attinto dalla misura cautelare reale, eserciti un potere di fatto, il cui contenuto è sussumibile in quello che in termini civilistici sarebbe definibile come possesso, cioè come quella relazione materiale che il soggetto ha con il bene che si estrinseca nell'esercizio degli autonomi poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
Per tali motivi, è stato accolto il ricorso della moglie unica proprietaria del bene vincolato in fondo patrimoniale e annullata l'ordinanza impugnata.
(VC)

 
Fondo patrimoniale - Sequestro preventivo - limiti - Rif. Leg. artt. 167 e 168 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria